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Prevenzione e riduzione dei livelli di inquinamento nell'atmosfera

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DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
VALIDE DAL 1 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026

Data di Pubblicazione

01 ottobre 2025

Tipologia

News

Descrizione estesa

BOLLETTINO ARPAV LIVELLI DI ALLERTA PM10

 

MISURE SEMPRE IN VIGORE

TRAFFICO VEICOLARE:

A1) DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18,30, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DELLE STRADE DI COMPETENZA EXTRACOMUNALE (STATALI E PROVINCIALI), E QUELLE LUNGO I CONFINI AMMINISTRATIVI (VIA DUCA DI MODENA, VIA PIAVE, VIA BREGA, STRADA DEL CONFINE, VIA MOTTINELLO, VIA LAGHI, VIA SAN GIUSEPPE, VIA S. RITA VIA SANTA LUCIA) PER I SEGUENTI VEICOLI PER I SEGUENTI VEICOLI:

A1a)   Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo Codice della Strada”), che siano classificati “EURO 0” ed “EURO 1” ALIMENTATI A BENZINA o classificati “EURO 0”, “EURO 1” ed “EURO 2” AD ALIMENTAZIONE DIESEL esclusi i veicoli:

  • adibiti al trasporto di linea,
  • utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento),
  • utilizzati per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili,
  • speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n),
  • ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico,
  • alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano,
  • ad alimentazione diesel dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es. dualfuel, bifuel, monofuel), con carburanti alternativi quali il GPL o gas metano;

A1b)    i suddetti veicoli individuati al precedente punto A1a per i quali il proprietario abbia aderito al progetto MOVE-IN, sono esclusi dal divieto di circolazione solo in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);

A1c)   Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall’art. 52 e 53 del  D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;

A1d)    Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall’art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” classificati “EURO 0”;

A2)   AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO) PROLUNGATO (DUE BOLLETTINI SUCCESSIVI), divieto della circolazione ed uso dei mezzi di cui agli artt. S7 e 58 del C.dS (macchine operatrlci, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III, estese all'intero territorio comunale

A3)   Divieto in tutto il territorio comunale di mantenere acceso il motore:

-      degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;

-     degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

-      degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di passaggi a livello e dei seguenti impianti semaforici:

  • incrocio Via G. Marconi/Via Loss/Via Cavazzoni;
  • incrocio Via Tre Case/Via BregaNia Baracche/ Via S. Anna;
  • incrocio Via Brega/Via Rossano / SS. 47.

 

Note informative per i veicoli

La categoria di appartenenza è riportata nella ricevuta della tassa di proprietà (bollo) oppure si può determinare osservando le norme antinquinamento rispettate dal veicolo nella carta di circolazione (libretto). Per i ciclomotori la data di rilascio e la Direttiva Europea antinquinamento rispettata si possono determinare osservando il certificato di idoneità tecnica o di circolazione (libretto).

MISURE ESTESE ALL’INTERO TERRITORIO

B -  DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI, DIVIETO E LIMITAZIONE DI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO (AZIONI OPERATIVE AG.1.a e E.7.a):

In tutto il territorio comunale è fatto divieto:

B1)   Di procedere all’abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali (Azione Operativa AG.1.a), invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento all'ecocentro comunale di Via Einaudi e/o punti di conferimento del verde di Tezze Centro e Belvedere. Sono fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs. n. 19 del 2021).

B2)   Di realizzare, falò rituali (Azione Operativa E.7.a). In deroga a tale divieto generalizzato sono consentiti se effettuati  in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n, 69,  i falò relativi all’Epifania 2026 e alla manifestazione “Caminare de note in Brenta” con i seguenti obblighi:

B2a)    limitare le dimensioni della pira entro i 4 metri di altezza massima ed i 3 metri di   diametro alla base;

B2b)    utilizzare biomassa correttamente stagionata mantenuta il più possibile secca e asciutta, legna naturale, (non verniciato e non trattato con solventi e simili)  e priva di altri materiali quali foglie e residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica;

B2c)    adottare le seguenti misure di contenimento dei rischi e delle emissioni:

  • posizionarli lontani da siepi, alberi, fienili, abitazioni garage, tende gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
  • non utilizzare benzina, gas o altri combustibili;
  • di rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio tra cui il DM 261/96, la nota dal Ministero dell’Interno del 28/7/2017 e del 18/7/2018;
  • garantire la possibilità di accesso e la sosta dei mezzi di soccorso nelle immediate vicinanze;
  • garantire via di esodo in caso di necessità;
  • spegnerli con acqua entro un’ora dall’accensione, con smontaggio e smaltimento dei residui entro il giorno successivo.
  • smaltire il materiale rimasto in impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi.

B3)   Di effettuare manifestazioni utilizzanti fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a), (Azione Operativa E.7.a). (1)

B4)  Di effettuare barbecue e la preparazione di caldarroste afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) - (Azione Operativa E.7.a)  AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) e AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO). Sono esclusi dal divieto i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria (svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas). (2)

RISCALDAMENTO:

C -  LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DELLE TEMPERATURE IN AMBIENTE INTERNO (AZIONE OPERATIVA E.3a) E DIVIETO DI UTILIZZO DI APPARECCHI CIVILI ALTO EMISSIVI ALIMENTATI A BIOMASSE LEGNOSE (AZIONE OPERATIVA E.1a):    (Allegato 2 Quadro misure generali)

In tutto il territorio comunale sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:

C1)   l’obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica “E”, fatte salve le eccezioni alla durata giornaliera di attivazione di cui all’art. 4 comma 6 del DPR 16/04/2013 n. 74 e smi, di non superare il limite massimo per le temperature medie, misurato ai sensi dell’art. 3 del medesimo DPR:

C1a)    19°C (+2°C di tolleranza) in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) per gli edifici, classificati in base all’art. 3 del DPR 412/93, con le sigle:

  • E.1, residenza e assimilabili;
  • E.2, uffici e assimilabili;
  • E.4, attività ricreative e assimilabili;
  • E.5, attività commerciali e assimilabili;
  • E.6, attività sportive;
  • E.7, Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 

sono fatte salve le eccezioni previste dall’art. 4 comma 5 del DPR 16/04/2013 n. 74 per le seguenti categorie di edifici:

a)     edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b)     sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c)     edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d)     edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

C1b)    17°C (+2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati in base all’art. 3 del DPR 412/93, con la sigla E8, fatti salvi, ai sensi dell’art. 4, comma 5 lett. e) del DPR 16/04/2013 n. 74 i casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

C1c)    18°C (+2°C di tolleranza) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) E AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO) per gli edifici di cui al precedente punto C1a e con le medesime eccezioni ivi previste;

C2)   il divieto di utilizzare generatori di calore e stufe alimentati a biomassa legnosa, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

C2a)    3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);

C2b)    4 STELLE  in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

 

 

D -  OBBLIGO DI UTILIZZO DI PELLET CERTIFICATO IN CLASSE A1 IN GENERATORI DI POTENZA TERMICA NOMINALE FINO A 35 KW (AZIONE OPERATIVA E.3.d) E OBBLIGO DI CHIUSURA DELLE PORTE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI E DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO PER EVITARE LE DISPERSIONI ENERGETICHE (AZIONE OPERATIVA E.3.b):

In tutto il territorio comunale è fatto obbligo:

D1)   di utilizzo di pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;

D2)   di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8.

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Tipo Titolo Scarica
  PDF276,6K Ordinanza n. 68 del 29.09.2025

  PDF322,4K Allegato 1 Quadro limitazioni traffico

  PDF82K Allegato 2 Quadro misure generali

Ultima modifica: mercoledì, 01 ottobre 2025

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