Ravvedimento operoso
Con il ravvedimento operoso il contribuente può sanare un ritardo o errore nel pagamento di tributi, a condizione che effettui il versamento di regolarizzazione in maniera spontanea (senza aver già ricevuto notifica, verifica o accertamento fiscale) nei termini stabiliti.
A seconda dell’intervallo di tempo entro cui si effettua il ravvedimento, cambierà l’importo delle sanzioni da pagare:
- Se il versamento viene fatto dopo le scadenze di legge, ma entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza, dovrà essere pagata la sanzione pari allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo;
- Se il versamento viene fatto dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno di ritardo, dovrà essere pagata la sanzione pari all’1,5 per cento dell’imposta, nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- Se il versamento avviene oltre il 30° giorno di ritardo ma entro il 90° giorno di ritardo, la sanzione è pari all’1,67 per cento dell’imposta, nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- Se il versamento avviene oltre il 90° giorno di ritardo ma entro un anno dalla scadenza di legge, la sanzione è pari al 3,75 per cento, nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2018 il tasso legale è dello 0,3 per cento, mentre dal 1° gennaio 2019 è stato variato allo 0,8 per cento.
Nel modello di pagamento F24 o nel bollettino di conto corrente postale utilizzato per il versamento, le sanzioni e gli interessi vanno indicati unitamente all’imposta dovuta.