Comunicazione lavori di riqualificazione energetica
E’ stato approvato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta nonché delle modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’ENEA.
Il modello DEVE essere presentato:
- per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
- per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008;
- per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta;
Il modello NON DEVE essere presentato:
- qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
- se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
Le comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate, ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.
Il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
Il modello di comunicazione è disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it
Novità detrazioni 55% per la sostituzione degli impianti termici. Nuove procedure.
Il contribuente che termina i lavori per la sostituzione dell'impianto termico dopo il 15 agosto 2009 è tenuto a presentare all'Enea solo la scheda informativa (Allegato E).
Con l'articolo 31 della recente Legge 99/2009 il governo ha abolito l'obbligo di produrre l'Attestato di Qualificazione Energetica (Allegato A) per coloro che intendono avvalersi della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici.
In attesa di ulteriori delucidazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico su quali debbano essere i documenti da presentare, l'Enea dispone che "coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E".
La nuova documentazione va inviata, come sempre, per via telematica servendosi del portale internet predisposto dall'Enea.
Nel caso in cui il portale non sia stato ancora aggiornato per l'invio del solo Allegato E, l'Enea precisa che l'invio può essere effettuato tramite raccomandata.