- Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubblica (T.O.S.A.P.)
La tassa è dovuta per l'occupazione - temporanea o permanente - di spazi ed aree pubbliche, quali differenziati per categorie di appartenenza, è pure dovuta per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. La tassa sui passi carrabili non viene ancora applicata.
- Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni
Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato alla ditta "ABACO s.p.a." - Via Risorgimento, 91 - Montebelluna (TV) - Tel. 0423 601755. Il recapito del servizio sul territorio comunale è indicato presso l'Edicola Simonetto - Via Marconi, 25 - Tezze sul Brenta (VI) - Tel. 042489112
- Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
- Aliquota ordinaria del 4,5 per mille;
- Aliquota per le aree fabbricabili del 6,5 per mille;
- Detrazione per abitazione principale € 154,94;
NOVITA’ 2008
(Decreto legge n. 93 del 27/05/2008)
A decorrere dall’anno 2008 è
ESCLUSA DALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E SUE PERTINENZE. Si intende abitazione principale quell’immobile sito nel territorio comunale che:
- il soggetto e i suoi familiari utilizzano come dimora abituale;
- il soggetto ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado;
- il soggetto, anziano o disabile, proprietario o usufruttuario, trasferendosi in istituto di ricovero o sanitario (a seguito del ricovero permanente), non abbia locato a terzi.
L’esenzione
non si applica alle categorie catastali A1, A8 e A9 e a tutte le categorie di abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero. Per dette categorie continua ad applicarsi la detrazione per abitazione principale prevista dal regolamento comunale.
Sono altresì escluse :
- le ex case coniugali di proprietà del coniuge non assegnatario dell’abitazione fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari e gli immobili degli IACP regolarmente assegnati.
Il versamento va effettuato:
- sul C.C.P. n° 37611530 intestato a "COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA - Servizio Tesoreria I.C.I.".
- Con modello F24 – Codice Comune L156 (CODICI TRIBUTO I.C.I. Abitazione principale 3901, Terreni agricoli 3902, Aree fabbricabili 3903 Altri fabbricati 3904).
IMPORTO MINIMO: Non è dovuto alcun versamento se l’imposta totale da corrispondere è inferiore o uguale a € 4,00
Le denunce vanno presentate sui modelli ministeriali nei casi e con le modalità previste dell'art. 37, comma 53, del D.L. 04/07/2006, n° 223, convertito dalla L. 04/08/2006, n° 248 che ha stabilito la soppressione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I. quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n° 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Si ricorda che è tuttora in vigore la delibera di G.C. n° 246 del 20/12/2004, con la quale sono stati stabiliti i valori minimi delle aree edificabili al di sotto dei quali scatta l'accertamento ai fini dell'I.C.I.
Per l’anno 2008 l’aliquota è fissata nella misura del 0,80 per cento.