Comune di Tezze sul Brenta (VI)

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RAGIONERIA TRIBUTI

UFFICIO RAGIONERIA


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Collaboratori: @ tributi@comune.tezze.vi.it


 

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Questo Settore si occupa della riscossione delle seguenti tasse comunali:

  • Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
Dal 01.01.2007 la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani è gestita dalla "ETRA S.p.A.". Pertanto le pratiche amministrative di attivazione, cessazione, variazione, ecc. , vengono svolte dalla "ETRA S..p.a.". Gli interessati possono, quindi, rivolgersi a detta Società telefonando al numero verde 800-247842  (Lunedì-Venerdì 8.00-20.00, Sabato 9.00-13.00), oppure recandosi allo sportello di Bassano del Grappa in Largo Parolini n° 133 (orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, Sabato 8,30-12,30 (consultare il calendario su www.etraspa.it).
 
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documenti utili rifiiuti - 170.5 KB
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Servizi sportelli E.T.R.A. Spa
 
 

  • Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubblica (T.O.S.A.P.)
La tassa è dovuta per l'occupazione - temporanea o permanente - di spazi ed aree pubbliche, quali differenziati per categorie di appartenenza, è pure dovuta per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. La tassa sui passi carrabili non viene ancora applicata.

  • Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni
Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato alla ditta "ABACO s.p.a." - Via Risorgimento, 91 - Montebelluna (TV) - Tel. 0423 601755. Il recapito del servizio sul territorio comunale è indicato presso l'Edicola Simonetto - Via Marconi, 25 - Tezze sul Brenta (VI) - Tel. 042489112

  • Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
    • Aliquota ordinaria del 4,5 per mille;
    • Aliquota per le aree fabbricabili del 6,5 per mille;
    • Detrazione per abitazione principale € 154,94;

NOVITA’ 2008
(Decreto legge n. 93 del 27/05/2008)

A decorrere dall’anno 2008 è ESCLUSA DALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E SUE PERTINENZE.


Si intende abitazione principale quell’immobile sito nel territorio comunale che:
  • il soggetto e i suoi familiari utilizzano come dimora abituale;
  • il soggetto ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado;
  • il soggetto, anziano o disabile, proprietario o usufruttuario, trasferendosi in istituto di ricovero o sanitario (a seguito del ricovero permanente), non abbia locato a terzi.


L’esenzione non si applica alle categorie catastali A1, A8 e A9 e a tutte le categorie di abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero. Per dette categorie continua ad applicarsi la detrazione per abitazione principale prevista dal regolamento comunale.

Sono altresì escluse :
  • le ex case coniugali di proprietà del coniuge non assegnatario dell’abitazione fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
  • gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari e gli immobili degli IACP regolarmente assegnati.


Il versamento va effettuato:
    • sul C.C.P. n° 37611530 intestato a "COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA - Servizio Tesoreria I.C.I.".
    • Con modello F24 – Codice Comune L156 (CODICI TRIBUTO I.C.I. Abitazione principale 3901, Terreni agricoli 3902, Aree fabbricabili 3903 Altri fabbricati 3904).
IMPORTO MINIMO: Non è dovuto alcun versamento se l’imposta totale da corrispondere è inferiore o uguale a € 4,00


Le denunce vanno presentate sui modelli ministeriali nei casi e con le modalità previste dell'art. 37, comma 53, del D.L. 04/07/2006, n° 223, convertito dalla L. 04/08/2006, n° 248 che ha stabilito la soppressione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I. quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n° 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Si ricorda che è tuttora in vigore la delibera di G.C. n° 246 del 20/12/2004, con la quale sono stati stabiliti i valori minimi delle aree edificabili al di sotto dei quali scatta l'accertamento ai fini dell'I.C.I.


  • Addizionale I.R.PE.F.
    Per l’anno 2008 l’aliquota è fissata nella misura del 0,80 per cento.