ORDINANZA N° 4/2008
LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO
(TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA)
IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA – AMBIENTE
Considerata la rilevante diffusione della processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa) la quale danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere;
Preso atto che tale parassita oltre ad arrecare notevoli danni alle alberature è di pericolo per l’uomo e gli animali in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia dermale che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie;
Considerato che non provvedendo alla lotta contro detto lepidottero se ne favorisce la diffusione sull’intero territorio comunale;
Preso atto che il D.M. 17 aprile 1998 ha reso obbligatorio la lotta contro la processionaria del pino su tutto il territorio nazionale;
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 1862 del 31/12/2007 con il quale è stato nominato il "Responsabile dell'Area Urbanistica";
Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
ORDINA
1. a tutti i proprietari di piante colpite dalla “processionaria del pino” di provvedere, a propria cura e spesa, alla rimozione dei nidi mediante taglio dei rami infestati ed alla loro distruzione con il fuoco (periodo invernale) e mediante trattamenti alla chioma con insetticida microbiologico a base di “Bacillus thuringiensis” (fine agosto-settembre) da eseguirsi nelle ore serali e in assenza di vento avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme; Detti interventi dovranno essere eseguiti ogni anno nei periodi indicati al manifestarsi della presenza della processionaria;
2. è vietato depositare le ramaglie con i nidi di processionaria negli appositi spazi di raccolta del verde presso gli ecocentri comunali;
3. alla presente ordinanza è allegata una scheda (Allegato 1) descrittiva di tale parassita e degli interventi da eseguirsi per contrastarne la diffusione, predisposta dalla Direzione Fitosanitaria della Regione Veneto.
E’ fatto obbligo ai cittadini di segnalare all’Ufficio Ambiente del Comune di Tezze sul Brenta la presenza dei nidi di processionaria al fine del controllo della diffusione di detto parassita.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio della Sede Municipale per giorni 30 e presso gli appositi spazi pubblicitari ubicati sul territorio comunale, nonché sul sito internet del Comune di Tezze sul Brenta
(www.comune.tezze.vi.it);
Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Servizio Igiene e Sanità del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 3, al Servizio Fitosanitario della Regione Veneto nonché al Comando di Polizia Locale del Comune di Tezze sul Brenta per le verifiche di competenza
In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, salvo il fatto non costituisca più grave reato, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e potrà essere disposta l’esecuzione d’ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore.
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione;
che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Sig. Lorenzin Matteo Responsabile Ufficio Ecologia Comunale, Piazza Della Vittoria n° 1 Tezze sul Brenta, tel. 0424/535920; fax 0424/535960; e-mail:
ecologia@comune.tezze.vi.it IL RESPONSABILE AREA
Urbanistica – Ambiente
Toniato Arch. Claudio